Codice Deontologico dei consulenti filosofici riconosciuti da Phronesis – Associazione Italiana per la Consulenza Filosofica
Principi generali
1) I precetti previsti dal seguente Codice Deontologico hanno valore vincolante per tutti gli iscritti all’Elenco dei consulenti filosofici di Phronesis – Associazione Italiana per la Consulenza Filosofica. Il consulente filosofico aderente è tenuto alla loro conoscenza e osservanza. L’ignoranza dei medesimi non esime dalla responsabilità disciplinare.
Il consulente filosofico nella sua attività di docenza e di formazione stimola l’interesse ai principi deontologici.
2) La non osservanza, anche parziale, delle norme qui stabilite e ogni azione od omissione contrarie alla dignità, al decoro e al corretto esercizio della professione, saranno perseguite da Phronesis – Associazione Italiana per la Consulenza Filosofica, secondo quanto previsto dallo Statuto associativo e dallo stesso Codice Deontologico.
3) Il consulente filosofico considera quale proprio impegno professionale prestare consulenza per la promozione del pensiero e della conoscenza attraverso la pratica filosofica, in contesto sia individuale sia di gruppo.
Nella propria pratica professionale il consulente filosofico non esercita in riferimento a discipline e finalità mediche e/o psicoterapeutiche, essendo egli teso al miglioramento e allo sviluppo delle capacità umane di comprensione di sé e degli altri, attraverso la problematizzazione, l’analisi, la ricerca e il confronto d’ispirazione filosofica. Nell’eventuale collaborazione con professionisti d’altre discipline, il consulente filosofico esercita la propria piena autonomia e peculiarità professionale nel rispetto delle altrui competenze.
4) Il consulente filosofico riconosce, fornendo opportuna contestualizzazione filosofica, storica e culturale, i riferimenti da cui il proprio intervento trae spunto. È inoltre tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e d’aggiornamento professionale e disciplinare e all’utilizzo esclusivo di strumenti, di saperi e di metodologie teorico-pratiche di cui ha acquisito competenza per l’utilizzo professionale.
5) Il consulente filosofico è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze. Egli è accorto e consapevole circa la responsabilità umana e sociale derivante dal proprio esercizio professionale che può intervenire significativamente nella vita e nel pensiero del consultante; non gli è consentito, pertanto, esercitare influenza in modo indebito, circuendo fiducia o credito sociale.
Altresì, il consulente filosofico non suscita nel cliente attese infondate rispetto alle finalità e ai risultati della pratica filosofica, ma ne dichiara i limiti.
Il consulente filosofico non utilizza né il ruolo né la pratica professionale per assicurare a sé o ad altri vantaggi illeciti diretti o indiretti, di natura patrimoniale o non patrimoniale.
Rapporti con il consultante e con la committenza
6) Nell’esercizio professionale, il consulente filosofico rispetta e promuove la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autonomia e all’autodeterminazione responsabile di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni, rispettandone credenze, pensieri, opinioni e orientamenti filosofici, disciplinari e religiosi, e astenendosi dall’imporre un proprio sistema speculativo, teorico e valoriale.
Il consulente filosofico non opera discriminazioni d’alcun tipo, ad esempio rispetto al genere, all’etnia, alla nazionalità, alla cultura d’origine, alla classe socio-economica, all’orientamento sessuale, religioso, politico e alla disabilità.
Il consulente filosofico vaglia e adotta metodi, tecniche e contenuti che salvaguardino tali principi e rifiuta la propria partecipazione a iniziative lesive degli stessi.
7) Il consulente filosofico deve tutelare il diritto del consultante e del committente alla riservatezza e al segreto professionale, e inoltre il diritto all’anonimato del consultante, in rapporto e nei limiti relativi alla tutela della legge, del decoro, del benessere e della salute di quest’ultimo.
In caso d’intervento professionale su gruppi, il consulente filosofico è tenuto a informare e a impegnare i membri al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.
8) Il consulente filosofico fornisce all’individuo o al gruppo informazioni adeguate e comprensibili sulle finalità e sulle modalità della propria prestazione professionale, nonché relativamente ai limiti giuridici della riservatezza e del segreto professionale, ottenendone il consenso informato.
9) Il consulente filosofico pattuisce nella fase iniziale del rapporto professionale il compenso e concorda il piano di lavoro. Informa inoltre il cliente che i compensi non sono subordinati al risultato delle prestazioni.
10) Quando il consulente filosofico presta opera professionale su richiesta di un committente diverso dal consultante, egli è tenuto a definire con le parti la natura e la finalità dell’intervento, sì da non utilizzare, oltre il mandato concordato, le notizie apprese.
11) I colloqui di consulenza filosofica con i minori vengono effettuati nel rispetto delle norme di legge che tutelano i minori stessi nei loro rapporti con soggetti adulti, e solo con il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci.
Anche nel caso di consulenza filosofica erogata a minori vige il principio del rispetto della dignità, della riservatezza, e dell’autonomia di coloro che se ne avvalgono. In nessun caso un minore può essere indotto ad avvalersi di una consulenza filosofica senza che egli stesso vi abbia liberamente consentito.
Rapporti con i colleghi
12) I rapporti fra i consulenti filosofici devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza. Il consulente filosofico sostiene e aiuta i colleghi nell’ambito della loro attività.
13) Il consulente filosofico s’impegna a contribuire allo sviluppo, al sostegno e alla promozione delle pratiche filosofiche e a comunicarne e condividerne i progressi con la comunità professionale.
14) Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, il consulente filosofico è tenuto a indicare la fonte degli altrui contributi.
15) Il consulente filosofico si astiene dall’esprimere giudizi lesivi o negativi relativi ai colleghi, alla loro formazione, alla competenza e ai risultati conseguiti nelle loro prestazioni professionali, e comunque giudizi lesivi del decoro, della personalità e della reputazione professionale.
Qualora egli ravvisi casi di scorretta condotta professionale, che possano recare danno ai consultanti o al decoro della professione, deve darne comunicazione tempestiva all’organo pertinente di Phronesis – Associazione Italiana per la Consulenza Filosofica, ossia al Consiglio Direttivo.
16) Nei casi di comprovata infrazione, il Consiglio Direttivo commina sanzioni adeguate e proporzionate, consistenti in ammonizione, sospensione, espulsione dall’Elenco dei consulenti filosofici riconosciuti da Phronesis – Associazione Italiana per la Consulenza Filosofica.